Lavoro interinale in Svizzera: diritti e salari minimi 2026

Prima della missione

In Svizzera chi lavora tramite agenzia è dipendente dell'agenzia, non dell'azienda in cui presta servizio. Nei primi tre mesi di una missione senza data di fine, entrambe le parti possono disdire con due giorni lavorativi di preavviso, poi con sette giorni fino al sesto mese. Nel 2026 il CCL per il settore del prestito di personale garantisce in Svizzera romanda almeno 25.70 franchi lordi l'ora, vacanze, festivi e tredicesima compresi, e di più a Ginevra, sull'Arco lemanico o con un AFC.

Un contratto di missione si firma spesso in fretta, a volte la sera prima, e un incarico per il picco di fine anno in un magazzino o in un negozio non fa eccezione. Questa guida riassume cosa stabiliscono la legge sul collocamento e il personale a prestito (LC), la sua ordinanza e il contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, che il Consiglio federale ha dichiarato di obbligatorietà generale fino alla fine del 2027: la disdetta, il salario, la malattia, la previdenza e cosa succede se l'azienda La vuole tenere.

Il lavoro interinale in Svizzera romanda, in cifre

Un lavoratore interinale su tre in Svizzera passa da un'agenzia romanda. Nel 2024 le agenzie della Romandia hanno collocato 135’126 persone, su 420’973 in tutto il Paese, e fornito 71,3 milioni di ore di lavoro, su 220,5 milioni. Lo indica l'ultimo rapporto dell'Observatoire romand et tessinois de l'emploi (ORTE, in francese), basato sulla statistica della SECO. L'andamento è stato contrastante: le ore prestate sono calate dell'1,4 % in Svizzera ma cresciute dello 0,3 % in Svizzera romanda.

Cantone Ore prestate 2024 Variazione sul 2023 Interinali 2024
Ginevra 27,7 milioni +11,1 % 48’182
Vaud 22,2 milioni −4,5 % 44’561
Vallese 8,0 milioni +10,8 % 18’098
Neuchâtel 6,2 milioni −16,0 % 10’860
Friburgo 5,0 milioni +2,4 % 9’795
Giura 2,2 milioni −35,5 % 3’630

Da sola, Ginevra vale quasi quattro ore prestate su dieci in Romandia. Anche il profilo di chi lavora tramite agenzia ha tratti ben precisi: in Svizzera romanda l'80 % è di nazionalità straniera, contro il 69 % a livello nazionale, e il 31 % sono donne. Su tutta la Svizzera l'ORTE stima che il lavoro interinale corrisponda a 121’693 posti a tempo pieno, il 2,8 % dell'occupazione, contro lo 0,7 % del 1995.

Queste cifre però non dicono come si svolge una missione. Per capirlo, bisogna prima sapere chi La impiega.

Chi è il Suo datore di lavoro?

Il Suo datore di lavoro è l'agenzia. È l'agenzia che firma con Lei il contratto di lavoro, La paga, versa i contributi sociali e può licenziarLa. L'azienda in cui lavora, che la legge chiama impresa acquisitrice, Le dà le istruzioni giorno per giorno e paga l'agenzia per le Sue ore. Le due firmano tra loro un contratto di fornitura di personale a prestito, che di solito Lei non vede.

Il contratto con Lei va di regola concluso per scritto (LC, art. 19) e prima del primo giorno. Indica il genere di lavoro, il luogo e la data d'inizio, la durata della missione o il termine di disdetta, l'orario, il salario e le deduzioni, cosa spetta in caso di lavoro supplementare, malattia, infortunio o vacanze, e le date di pagamento. In pratica molte agenzie Le fanno firmare una volta un contratto quadro, poi un contratto di missione per ogni azienda. In caso d'urgenza il contratto scritto può seguire «nel più breve tempo possibile», e per una missione di sei ore al massimo si può anche rinunciarvi (OC, art. 48).

Per prestare personale, un'agenzia ha bisogno di un'autorizzazione cantonale (LC, art. 12). Può verificarla nell'elenco pubblico delle agenzie autorizzate tenuto dalla SECO, su vzavg1.admin.ch. Senza autorizzazione il contratto è nullo, ma il Codice delle obbligazioni tutela comunque il lavoro già svolto. E con o senza autorizzazione, nessuna agenzia può farLe pagare un'iscrizione o spese di alcun tipo.

Proprio perché è il Suo datore di lavoro, è sempre l'agenzia a decidere la fine del contratto, con termini molto più brevi di quelli di un posto fisso.

Termini di disdetta: due giorni, sette giorni, poi un mese

Se la Sua missione non ha una data di fine, la legge consente di chiuderla con un preavviso di due giorni nei primi tre mesi d'impiego ininterrotto, poi di sette giorni dal quarto al sesto mese. La regola vale nei due sensi: Lei può andarsene con la stessa rapidità con cui l'agenzia può interrompere il rapporto.

Articolo 19 capoversi 4 e 5 della legge sul collocamento: due giorni di preavviso nei primi tre mesi, sette giorni dal quarto al sesto mese; nulli gli accordi che chiedono soldi al lavoratore o ne frenano il passaggio all'azienda
Le due regole che contano di più per un interinale: i termini brevi dei primi sei mesi e il divieto di spese e di clausole che impediscono il passaggio all'azienda. Fonte: fedlex.admin.ch, consultato il 20 ottobre 2026.

Il CCL precisa il resto (art. 10 e 11). I primi tre mesi di un contratto a tempo indeterminato sono periodo di prova, con due giorni lavorativi di preavviso. Dal settimo mese il termine sale a un mese, «per lo stesso giorno del mese successivo»: una disdetta data il 12 marzo ha effetto il 12 aprile, e non alla fine di aprile come per un posto fisso. Questo mese non si allunga con gli anni, mentre il Codice delle obbligazioni prevede due mesi dal secondo anno di servizio.

Una missione a tempo determinato, per esempio un incarico fino al 24 dicembre, finisce da sola alla data prevista, senza disdetta. Ha però anch'essa un periodo di prova: i primi due terzi della missione, al massimo tre mesi. Per una missione di sei settimane sono quattro settimane durante le quali sia Lei sia l'agenzia possono interrompere con due giorni lavorativi di preavviso.

Questi termini brevi contano il tempo trascorso senza interruzione presso la stessa agenzia. Per altri diritti, come i giorni festivi o la previdenza, le missioni svolte per la stessa agenzia nell'arco di dodici mesi si sommano, anche con delle pause. E il primo di questi diritti è il più concreto: il salario.

Il salario minimo del CCL prestito di personale nel 2026

Il CCL fissa tre livelli di salario minimo secondo la formazione, con importi più alti nelle zone a salario elevato. Con un decreto dell'11 dicembre 2025 il Consiglio federale ha esteso questi importi a tutte le agenzie del Paese dal 1° gennaio 2026. La dichiarazione di obbligatorietà generale li rende vincolanti anche per le agenzie che non fanno parte dell'associazione padronale firmataria.

Per un lavoratore senza formazione professionale, il salario di base minimo è di 21.22 franchi l'ora nella maggior parte della Romandia, di 22.39 franchi nelle zone a salario elevato e di 22.70 franchi a Ginevra. Con un AFC, una formazione di base triennale adatta al posto o un CFP più tre anni di pratica, sale a 25.86 franchi, o a 27.62 franchi nelle zone a salario elevato. Chi non ha il diploma ma vanta almeno quattro anni di pratica in un mestiere per cui esiste una formazione, e 1’000 ore di lavoro all'anno, rientra tra i lavoratori formati e ha diritto all'88 % del minimo con formazione: 22.76 franchi, o 24.30 franchi nelle zone a salario elevato.

Barre sovrapposte dei minimi orari 2026 del CCL: 25.70 franchi senza formazione, 27.12 sull'Arco lemanico, 27.49 a Ginevra, 31.32 con AFC, 33.44 con AFC in zona a salario elevato, suddivisi in base, festivi, vacanze e tredicesima
Cosa contiene il salario minimo orario di un interinale tra i 20 e i 49 anni nel 2026: la base, poi i supplementi per giorni festivi, vacanze e tredicesima. Fonte: decreto del Consiglio federale dell'11 dicembre 2025, FF 2025 3547.

In Svizzera romanda le zone a salario elevato sono tutto il Cantone di Ginevra e l'Arco lemanico vodese. L'elenco del CCL le indica per numero postale, da Coppet a Villeneuve: Nyon, Gland, Rolle, Morges, Renens, Crissier, Losanna, Pully, Lutry, Vevey, Montreux e decine di altre località. Conta il luogo dell'azienda in cui lavora, non quello dell'agenzia né il Suo domicilio (CCL, art. 22).

Due eccezioni cambiano il calcolo. Anzitutto, se l'azienda acquisitrice è sottoposta a un altro contratto collettivo dichiarato di obbligatorietà generale, come l'edilizia o il settore alberghiero e della ristorazione, a Lei si applicano il salario e l'orario di quel contratto (LC, art. 20). Poi, i salari minimi cantonali prevalgono se sono più alti. A Ginevra il salario minimo legale è di 24.59 franchi l'ora nel 2026 (pagina in francese) e salirà a 24.73 franchi nel 2027. Versato su tredici mensilità, corrisponde a una base di 22.70 franchi, esattamente la riga ginevrina del CCL. A Neuchâtel il minimo di 21.35 franchi (promemoria in francese) si confronta con la base più la quota di tredicesima, vacanze e festivi esclusi: i 21.22 franchi del CCL con la loro tredicesima arrivano a 22.99 franchi e lo superano già. Lo stesso vale nel Giura, la cui pagina cantonale (in francese) indica 21.40 franchi da luglio 2024, quota di tredicesima compresa.

Gli importi del CCL vengono adeguati al rincaro ogni 1° gennaio. A metà ottobre 2026 quelli del 2027 non erano ancora pubblicati: controlli la busta paga di gennaio. E la legga riga per riga, perché il minimo orario non si ferma alla base.

Vacanze, festivi e tredicesima: cosa c'è nel Suo salario orario

Se è pagato all'ora, oltre alla base riceve tre supplementi, e la quota per le vacanze deve figurare a parte nel conteggio salariale. I giorni festivi valgono il 3,2 % della base. Le vacanze valgono l'8,33 % della base e dei festivi, cioè quattro settimane all'anno, o il 10,6 % fino a 19 anni e dai 50 anni, cioè cinque settimane. La tredicesima vale un ulteriore 8,33 % del totale (CCL, art. 13, 14 e 18).

Il pagamento delle vacanze insieme al salario è permesso solo per una singola missione di tre mesi al massimo. Per ogni impiego più lungo, l'indennità per le vacanze si accumula e Le viene versata quando le prende, o alla fine del contratto. Il saldo deve comparire su ogni busta paga. Per i festivi l'agenzia può versare il 3,2 % oppure, dopo tredici settimane, pagare i giorni festivi stessi. Il 1° agosto è pagato dal primo giorno, se cade in un giorno lavorativo.

Prendiamo una missione di fine anno di sei settimane in un magazzino di Crissier, senza formazione, a 42 ore settimanali, in un'azienda senza altri contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale. Crissier fa parte dell'Arco lemanico: il minimo è di 27.12 franchi l'ora. Su 252 ore fanno 6’834.24 franchi lordi, di cui 526.68 franchi di tredicesima, 483.84 franchi di vacanze e 181.44 franchi di festivi. Le vacanze si possono versare ogni mese, perché la missione dura meno di tre mesi.

La settimana normale è di 42 ore. Dalla 43a alla 45a ora, le ore supplementari sono pagate senza supplemento o compensate con tempo libero. Oltre le 45 ore settimanali o le 9,5 ore giornaliere, il lavoro straordinario ha un supplemento del 25 %. La domenica dà diritto a un supplemento del 50 % e il lavoro notturno temporaneo, tra le 23 e le 6, del 25 %; i supplementi non si cumulano, si applica solo il più alto (CCL, art. 12, 24 e 25). Il salario va versato almeno una volta al mese, al più tardi il 5 del mese successivo.

Su questo lordo l'agenzia trattiene i consueti contributi sociali, un contributo dello 0,4 % per l'applicazione del CCL e la formazione continua, e la Sua parte del premio dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia. Un'assicurazione che merita qualche riga in più.

Malattia e infortunio: 80 % dopo due giorni al massimo

Se si ammala durante una missione, un'assicurazione collettiva Le versa almeno l'80 % dell'ultimo salario normale, dopo un termine d'attesa di due giorni al massimo. La copertura inizia il giorno d'entrata in servizio previsto dal contratto, e paga anche un'incapacità parziale a partire dal 25 % (CCL, art. 28 e 29). Lei non paga più della metà del premio, e al massimo il 3,5 % del salario.

La durata dipende dalla Sua situazione, e la differenza è enorme. Ha diritto alle indennità per 720 giorni nell'arco di 900 giorni se l'azienda acquisitrice applica un contratto collettivo dichiarato di obbligatorietà generale, o se l'agenzia La assicura alla LPP. Altrimenti sono 60 giorni nell'arco di 360. Un incarico natalizio di sei settimane, senza figli, in un'azienda senza contratto collettivo dichiarato di obbligatorietà generale rientra nel secondo caso.

Avvisi subito l'agenzia, e non solo il capo squadra dell'azienda: il CCL La obbliga a farlo, perché è l'agenzia a impiegarLa. Per gli infortuni professionali è assicurato presso la Suva dal primo all'ultimo giorno di lavoro; gli infortuni non professionali seguono le regole della Suva (CCL, art. 30). Anche la domanda successiva, quella della pensione, dipende dalla durata del contratto.

LPP: quando inizia il secondo pilastro

È assicurato alla previdenza professionale dal primo giorno se il Suo contratto è a tempo indeterminato, se dura più di tre mesi o se ha obblighi di mantenimento verso un figlio. Un contratto fino a tre mesi prorogato oltre questa durata diventa assicurato dal momento in cui Lei viene a sapere della proroga. E dalla 14a settimana di lavoro l'assicurazione è comunque obbligatoria (CCL, art. 31).

Linea del tempo dei diritti secondo l'anzianità: dal primo giorno Suva, indennità di malattia, 1° agosto e LPP secondo il contratto; disdetta di due giorni lavorativi nei mesi 1-3, di sette giorni nei mesi 4-6, di un mese dal 7° mese
I diritti che si aggiungono settimana dopo settimana, e il termine di disdetta che si allunga, per un interinale sottoposto al CCL prestito di personale. Fonti: LC art. 19, CCL prestito di personale.

Il CCL calcola il contributo su base oraria. L'esempio che riporta parte da un salario di 25.75 franchi, toglie un importo di coordinamento di 12.10 franchi e assicura 13.65 franchi l'ora, cioè 2’047.50 franchi per un mese di 150 ore. Per questi calcoli le missioni presso la stessa agenzia nell'arco di dodici mesi si sommano. Quando lascia l'agenzia, il Suo avere La segue: lo trasferisce alla cassa pensioni del prossimo datore di lavoro o su un conto di libero passaggio.

Spesso è proprio a questo punto che arriva la domanda che si fanno molti interinali: e se l'azienda mi offrisse un posto fisso?

Quando la missione diventa un posto fisso

L'agenzia non può impedirLe di accettare. La legge dichiara nullo ogni accordo che intralcia il Suo passaggio all'azienda acquisitrice alla fine del contratto, e ogni accordo che vieta all'azienda di assumerLa alla fine della missione (LC, art. 19 e 22). Una clausola di non concorrenza inserita nel contratto di missione non La vincola quindi su questo punto.

L'unica cosa che l'agenzia può ottenere riguarda l'azienda, non Lei. Se la missione è durata meno di tre mesi e l'azienda La assume entro tre mesi, l'agenzia può fatturarle un'indennità, a condizione che il loro contratto lo preveda. L'importo non supera quanto l'azienda avrebbe pagato in spese amministrative e utile per una missione di tre mesi, dedotto quanto ha già versato a questo titolo. A Lei l'agenzia non può chiedere nulla: la legge vieta di esigere spese dal lavoratore.

In concreto, prima disdica il contratto con l'agenzia rispettando il preavviso, o aspetti la fine della missione. Chieda il conteggio delle vacanze e delle ore non pagate, il certificato di lavoro e l'indirizzo della cassa pensioni per il trasferimento dell'avere LPP. Il nuovo contratto è un normale contratto di lavoro: può prevedere un periodo di prova, di un mese se non è pattuito altrimenti e di tre mesi al massimo (CO, art. 335b). Lei conosce già il posto, e questo è un buon argomento per negoziare un periodo di prova breve.

Presso il nuovo datore di lavoro la Sua anzianità riparte da zero, e i termini di disdetta del Codice delle obbligazioni sostituiscono quelli del lavoro interinale: dopo il periodo di prova, un mese per la fine di un mese durante il primo anno di servizio. Se il lavoro interinale finisce senza un posto fisso, le missioni contano come mesi di contribuzione alla disoccupazione; la nostra guida sulla disoccupazione in Svizzera spiega il calcolo.

Prima di firmare la prossima missione

Prima di firmare, chieda tre cose all'agenzia: la Sua classe salariale con la relativa base oraria, il nome del contratto collettivo che si applica nell'azienda acquisitrice e le condizioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, che il CCL obbliga l'agenzia a comunicarLe insieme al contratto. Confronti la base con il minimo della Sua categoria, verificando se l'azienda si trova in una zona a salario elevato.

Durante la missione conservi le buste paga e un conteggio delle Sue ore. Se manca un importo, scriva all'agenzia allegando il calcolo. Le commissioni paritetiche del prestito di personale controllano le agenzie, e i Suoi crediti salariali si prescrivono solo in cinque anni (CO, art. 128).

Se è frontaliere e inizia una missione in Svizzera, trova le regole sul permesso nel nostro articolo sul permesso G. Le missioni aperte sono sulle nostre pagine di lavoro temporaneo a Ginevra, nel Cantone di Vaud, in Vallese, a Friburgo e a Neuchâtel.

Domande frequenti

Un'agenzia interinale può farmi pagare l'iscrizione?
No. La legge sul collocamento dichiara nullo ogni accordo che esige dal lavoratore emolumenti o prestazioni finanziarie anticipate. Un'agenzia che chiede una tassa d'iscrizione o spese di pratica non ha il diritto di incassarle, e Lei può chiederne la restituzione.
Se non ho firmato il contratto, la missione è valida?
Sì, il lavoro svolto va comunque pagato. Il contratto scritto va di regola firmato prima del primo giorno, o nel più breve tempo possibile in caso d'urgenza, e può mancare solo per una missione di sei ore al massimo. Se manca o è incompleto, valgono le condizioni di lavoro usuali nel luogo e nella professione o la legge, salvo condizioni più favorevoli pattuite a voce.
Un frontaliere può lavorare tramite agenzia interinale a Ginevra o nel Cantone di Vaud?
Sì. L'agenzia è il Suo datore di lavoro e si occupa delle pratiche. Un cittadino dell'UE o dell'AELS assunto per tre mesi al massimo non ha bisogno di un permesso: il datore di lavoro lo notifica online al più tardi il giorno prima dell'inizio. Oltre i tre mesi serve un permesso, il permesso G se Lei rientra a casa almeno una volta alla settimana.
Cosa fare se l'agenzia paga meno del salario minimo del CCL?
Chieda prima per iscritto la Sua classe salariale e il calcolo del salario orario. Se la risposta non La convince, si rivolga alla commissione paritetica del prestito di personale, che controlla le agenzie e può infliggere loro pene convenzionali. I crediti salariali si prescrivono in cinque anni: può quindi reclamare anche dopo la fine della missione.

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